Dott. Andrea Canalella Medico Competente · Medicina del Lavoro
Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Visite mediche e giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo il protocollo sanitario dell’azienda.

Quando serve

In quali casi si esegue

  • Prima di adibire un lavoratore a una mansione a rischio (visita preventiva).
  • Alla scadenza fissata dal protocollo, di norma annuale o biennale (visita periodica).
  • Quando è il lavoratore a chiederla, se la richiesta è correlata ai rischi della mansione.
  • Al rientro dopo un’assenza per malattia superiore ai sessanta giorni continuativi.
  • Al cambio di mansione, per verificare l’idoneità ai nuovi rischi.
  • Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa.
Come si svolge

Lo svolgimento

La visita si svolge in azienda o in studio e comprende anamnesi lavorativa e fisiologica, esame obiettivo mirato agli organi bersaglio dei rischi presenti, e gli accertamenti integrativi previsti dal protocollo. Si chiude con il giudizio di idoneità, consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro; le informazioni cliniche restano nella cartella sanitaria e di rischio, che è custodita dal medico e non viene mai consegnata all’azienda.

Domande

Quello che mi chiedono più spesso

Il datore di lavoro può vedere la mia cartella sanitaria?
No. Al datore di lavoro arriva soltanto il giudizio di idoneità, che dice se il lavoratore è idoneo alla mansione e con quali eventuali prescrizioni o limitazioni. Diagnosi, esami e anamnesi restano nella cartella sanitaria, custodita dal medico competente.
Cosa succede se non sono d’accordo con il giudizio?
Il giudizio si può impugnare entro trenta giorni davanti all’organo di vigilanza competente per territorio, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo. Il termine e l’organo sono sempre indicati sul certificato che viene consegnato.
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